Una dichiarazione “pretestuosa” visto che la Costituzione all’articolo 21 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria (cfr. art. 111 c.1) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

L’art. 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

Chiedere pertanto una “plateale” dichiarazione pubblica del tipo “Mi dichiaro Antifascista” è estremamente incomprensibile o meglio ammetterebbe l’esistenza di una corrente politica fascista in piena contraddizione con la vigente Costituzione e, non a caso, Presidente del Consiglio e Ministri prima di essere tali giurano il rispetto alla stessa e sulla stessa!

Il giuramento:

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione) che recita: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Il giuramento avviene nel Salone delle Feste al Palazzo del Quirinale, davanti al presidente della Repubblica accompagnato dal suo Segretario Generale.

È bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima del voto di fiducia

La formula rituale:

Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano pronunciando la seguente formula rituale:

Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”.

(Legge 23 agosto 1988, nr. 40, articolo 1 in materia di “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”)

Dopo la formula viene firmato l’atto ufficiale dal neo-ministro e dal Presidente della Repubblica.

A cura di Pier Luigi Cignoli – Foto Imagoeconomica

Editorialista Pier Luigi Cignoli

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